Art. 1.

      1. I consorzi di sviluppo industriale, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono enti pubblici economici e agli stessi si applica la normativa in materia di società per azioni di cui agli articoli da 2325 a 2461 del codice civile.
      2. I consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale già costituiti nelle regioni ai sensi del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «consorzi di sviluppo industriale».
      3. Ai consorzi di cui al comma 2, che hanno durata illimitata, partecipano gli enti già consorziati e possono aderire, oltre agli enti locali, le finanziarie regionali e nazionali, gli enti pubblici economici e non, anche non operanti nel territorio regionale, nonché le associazioni imprenditoriali di categoria e dei lavoratori, gli istituti di credito, le società di servizi e gli enti di ricerca.